Easycargo entra nella grande famiglia di Globalia Logistics Network, Associazione di Spedizionieri Indipendenti, presente in 204 città, in 134 Paesi. Grazie al raggiungimento di questo traguardo, Easycargo potrà offrire alla propria clientela una più ampia opzione di servizi di spedizione da e per le principali località del Mondo.
Ulteriori informazioniChiunque intenda iniziare la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti cosmetici provenienti da paesi extra U.E. deve trasmettere la notifica dell'importazione dei prodotti, per mezzo di portale elettronico CPNP, al Ministero della Salute ed alla Regione/Provincia autonoma.
Ulteriori informazioniIn data 22 marzo 2023 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli renderà disponibile, in un’apposita sezione del proprio sito istituzionale www.adm.gov.it, la procedura telematica di trasmissione delle domande di definizione agevolata delle controversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all’articolo 1, commi da 186 a 203, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Ulteriori informazioniREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2346 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 2022 che stabilisce specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici
Ulteriori informazioniEasycargo Srl ha lo "status" di pesatore autorizzato che la abilita alla pesatura di banane fresche da immettere in libera pratica presso il porto di Civitavecchia, controllato dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.
Ulteriori informazioniEasycargo mette a disposizione degli operatori commerciali il servizio di misurazione radiometrica ed il rilascio dei certificati di misurazione previsti dalla Normativa. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali. L’attestazione della sorveglianza radiometrica viene rilasciata da un esperto di radioprotezione di cui al comma 2 dell’articolo 72 incaricato dal soggetto responsabile (il cui elenco è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).
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